Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 6 ott 2004
1. Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli . Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.
2. Alla scadenza del termine stabilito dall’, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest’ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.
Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.
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