Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ott 2004
1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato. 2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
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