Art. 2
In vigore dal 5 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
54,6
999
54,6
0707 00 05
052
100,0
999
100,0
0709 90 70
052
85,9
999
85,9
0805 50 10
052
72,1
388
52,8
524
66,6
528
50,5
999
60,5
0806 10 10
052
86,7
400
163,7
624
85,8
999
112,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
052
85,9
388
80,1
400
92,9
508
98,9
512
107,7
720
16,9
800
137,8
804
89,0
999
88,7
0808 20 50
052
103,4
388
43,0
999
73,2
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1731:oj#art-2