Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente A. J. DE GEUS (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1. (3)  GU C 240 del 5.10.2002, pag. 2. (4)  GU C 149 del 26.6.2003, pag. 12.
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