Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 1107 10 19 9000 A00 EUR/t 0,00 1107 10 99 9000 A00 EUR/t 0,00 1107 20 00 9000 A00 EUR/t 0,00 NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1716:oj#art-2