Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 set 2004
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all', lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1714:oj#art-1