Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 177 del 15.07.2000, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14). (3)  GU L 102 del 17.04.1999, pag. 11. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5). (4)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
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