Art. 3
In vigore dal 30 set 2004
1. Per poter venir prese in considerazione a norma dell' le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 novembre 2004.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 novembre 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell', paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione da utilizzare prima del 1o dicembre 2004.
Storico versioni
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