Art. 2
In vigore dal 30 set 2004
1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l’esportazione di merci per cui le restituzioni all’esportazione sono state abolite dal regolamento (CE) n. 1676/2004 possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004 ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 30 settembre 2004.
3. Il titolo viene ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.
In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
4. Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.
Storico versioni
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