Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. (3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. ALLEGATO (EUR/100 kg) Prodotto Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura Importo massimo della restituzione all'esportazione Per le esportazioni verso la destinazione di cui all', paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all', paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 Burro ex ex 0405 10 19 9500 — — Burro ex ex 0405 10 19 9700 — 140,00 Butteroil ex ex 0405 90 10 9000 — 171,00
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