Art. 3
In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).
(3) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC
Denominazione
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni
Altri
1701 99 10
Zucchero bianco
42,28
42,28
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1694:oj#art-3