Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1). (2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53. ALLEGATO 664 INDIA Adeguamento Gruppo Categoria Unità Limite 2004 Limite adeguato Quantità in unità Quantità in tonnellate % Flessibilità Nuovo limite adeguato IA 3 kg 38 567 000 41 266 690 – 4 000 000 – 4 000 – 10,4 Trasferimento alle categoria 4, 6, 7 37 266 690 IB 4 pezzi 100 237 000 98 919 259 12 960 000 2 000 12,9 Trasferimento dalla categoria 3 111 879 259 IB 6 pezzi 13 706 000 13 633 135 1 760 000 1 000 12,8 Trasferimento dalla categoria 3 15 393 135 IB 7 pezzi 78 485 000 78 716 569 5 550 000 1 000 7,1 Trasferimento dalla categoria 3 84 266 569
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