Art. 2
In vigore dal 28 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.
ALLEGATO
664 INDIA
Adeguamento
Gruppo
Categoria
Unità
Limite 2004
Limite adeguato
Quantità in unità
Quantità in tonnellate
%
Flessibilità
Nuovo limite adeguato
IA
3
kg
38 567 000
41 266 690
– 4 000 000
– 4 000
– 10,4
Trasferimento alle categoria 4, 6, 7
37 266 690
IB
4
pezzi
100 237 000
98 919 259
12 960 000
2 000
12,9
Trasferimento dalla categoria 3
111 879 259
IB
6
pezzi
13 706 000
13 633 135
1 760 000
1 000
12,8
Trasferimento dalla categoria 3
15 393 135
IB
7
pezzi
78 485 000
78 716 569
5 550 000
1 000
7,1
Trasferimento dalla categoria 3
84 266 569
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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