Art. 2
In vigore dal 28 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.
(3) GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.
ALLEGATO
743 MACAO
Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003
Gruppo
Categ.
Unità
Limite 2004
Limite derivante dagli adeguamenti precedenti
Quantità
%
Flessibilità
Limite
IB
7
pezzi
5 907 000
6 261 420
295 350
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
6 556 770
IB
8
pezzi
8 257 000
5 641 148
412 850
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
6 053 998
IIB
13
pezzi
9 446 000
10 107 220
377 840
4,0
Trasferimento dall’anno 2003
10 485 060
IIB
16
pezzi
508 000
543 560
25 400
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
568 960
IIB
26
pezzi
1 322 000
1 414 540
66 100
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
1 480 640
IIB
31
pezzi
10 789 000
11 544 230
539 450
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
12 083 680
IIB
78
kg
2 115 000
2 263 050
105 750
5,0
Trasferimento dall’anno 2003
2 368 800
IIB
83
kg
517 000
553 190
15 510
3,0
Trasferimento dall’anno 2003
568 700
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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