Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1). (2)  GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46. (3)  GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1. ALLEGATO 743 MACAO Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003 Gruppo Categ. Unità Limite 2004 Limite derivante dagli adeguamenti precedenti Quantità % Flessibilità Limite IB 7 pezzi 5 907 000 6 261 420 295 350 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 6 556 770 IB 8 pezzi 8 257 000 5 641 148 412 850 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 6 053 998 IIB 13 pezzi 9 446 000 10 107 220 377 840 4,0 Trasferimento dall’anno 2003 10 485 060 IIB 16 pezzi 508 000 543 560 25 400 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 568 960 IIB 26 pezzi 1 322 000 1 414 540 66 100 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 1 480 640 IIB 31 pezzi 10 789 000 11 544 230 539 450 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 12 083 680 IIB 78 kg 2 115 000 2 263 050 105 750 5,0 Trasferimento dall’anno 2003 2 368 800 IIB 83 kg 517 000 553 190 15 510 3,0 Trasferimento dall’anno 2003 568 700
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