Art. 7
In vigore dal 24 set 2004
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (9), in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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