Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 set 2004
1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (9), in seguito denominato «il comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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