Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
1.   I contingenti tariffari comunitari per le importazioni esenti da dazi dei prodotti originari della Bulgaria di cui all'allegato II sono aperti annualmente dal 1o gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2004 sono aperti dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004. Per l’anno 2004 tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi, ad eccezione dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479. 2.   I quantitativi di merci soggetti ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479, aperti a norma del regolamento (CE) n. 1446/2002 e commercializzati dal 1o gennaio al 30 settembre 2004, saranno interamente dedotti dalle quantità fornite nei corrispondenti contingenti tariffari di cui all'allegato II.
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