Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50). ALLEGATO NORMA PER I KIWI I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica ai kiwi delle varietà (cultivar) derivate dall’Actinidia chinensis Planch e dall’Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson), destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale. II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio. A.   Caratteristiche minime di qualità In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere: — interi (ma senza peduncolo), — sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, — puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, — praticamente esenti da parassiti, — praticamente esenti da danni provocati da parassiti, — sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d’acqua, — ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli, — privi di umidità esterna anomala, — privi di odore e/o sapore estranei. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi devono essere tali da consentire ai frutti di: — sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, — arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione. B.   Caratteristiche minime di maturità I kiwi devono essere sufficientemente sviluppati e maturi. Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo: — pari a 6,2° Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento nella regione di produzione e per la successiva consegna effettuata dall’imballatore, come pure nelle fasi di esportazione e di importazione, — pari a 9,5° Brix in tutte le altre fasi di commercializzazione. C.   Classificazione I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti: i) Categoria extra I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà. Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell’imballaggio. Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all’asse del frutto, deve essere di almeno 0,8. ii) Categoria I I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana. Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio: — un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni), — un lieve difetto di colorazione, — difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2, — un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale senza protuberanze. Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all’asse del frutto, deve essere di almeno 0,7. iii) Categoria II Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti. Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione del prodotto: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm2, — diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza, — lievi ammaccature. III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA Il calibro è determinato dal peso del frutto. Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II. La differenza di peso tra il frutto più grande e quello più piccolo in ciascun collo non deve superare: — 10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g, — 15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g, — 20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g, — 40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g. IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascun collo non conformi ai requisiti della categoria indicata. A.   Tolleranze di qualità i) Categoria extra Il 5 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente incluse nelle tolleranze di questa categoria. ii) Categoria I Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. iii) Categoria II Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. B.   Tolleranze di calibro Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti ai requisiti relativi al peso minimo e/o al calibro. I frutti devono avere tuttavia un calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato oppure, nel caso del calibro minimo, non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II. V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A.   Omogeneità Il contenuto di ciascun collo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro. La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1). B.   Condizionamento I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un’adeguata protezione del prodotto. I materiali utilizzati all’interno del collo devono essere nuovi, puliti e realizzati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. I colli devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. C.   Presentazione I kiwi della categoria «extra» devono essere presentati su un solo strato, separati gli uni dagli altri. VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ciascun collo deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le seguenti indicazioni: A.   Identificazione Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. Questa indicazione può essere sostituita: — per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente, — solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato da:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all’imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice. B.   Natura del prodotto — «Kiwi», «Actinidia» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno, — denominazione della varietà (facoltativo). C.   Origine del prodotto — Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D.   Caratteristiche commerciali — categoria, — calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti, — numero di pezzi (facoltativo). E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. (1)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.
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