Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 set 2004
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1666:oj#art-1