Art. 6
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 22 set 2004
«1. Gli importi trattenuti a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario di cui all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono trattenuti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1655:oj#art-6