Art. 9
In vigore dal 21 set 2004
Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.
Gli stanziamenti corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. Gli stanziamenti riportati non utilizzati al 31 marzo dell'esercizio N+1 sono automaticamente annullati. La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.
Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono essere oggetto di riporto.
Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all' sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.
Storico versioni
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