Art. 67

Art. 67

In vigore dal 21 set 2004
Il direttore e la Commissione adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Previa comunicazione preliminare alla Commissione, trasmette copia della relazione alla Corte dei conti. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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