Art. 66
In vigore dal 21 set 2004
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'esercizio N entro il 29 aprile dell'anno N+2.
La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'agenzia, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'agenzia descritti nel bilancio finanziario. Detto discarico è accordato in concomitanza con quello riguardante l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.
In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'agenzia. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, accompagnata dalle risposte del direttore dell'agenzia.
Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.
Storico versioni
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