Art. 62

Art. 62

In vigore dal 21 set 2004
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile dell'agenzia procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.
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