Art. 57

Art. 57

In vigore dal 21 set 2004
I conti dell'agenzia sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 58/2003 e conformemente alle seguenti disposizioni: a) il comitato di direzione comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio; b) il comitato di direzione approva, sulla base del progetto stabilito dal direttore, i conti definitivi dell'agenzia e li trasmette entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio; c) i conti definitivi dell'agenzia, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso; d) il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della relazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 entro e non oltre il 30 settembre. CAPO 2 Contabilità
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