Art. 50

Art. 50

In vigore dal 21 set 2004
1.   Per quanto riguarda le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici, nel quadro del funzionamento dell'agenzia, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 2.   Le agenzie esecutive possono chiedere di essere associate come amministrazione aggiudicatrice alle procedure d'aggiudicazione degli appalti della Commissione o degli appalti interistituzionali. 3.   In deroga al paragrafo 1, le agenzie esecutive fanno ricorso in via prioritaria, prima di ricorrere ad una procedura di aggiudicazione di appalti, alla Commissione o agli uffici interistituzionali per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori che questi sono in grado di effettuare. TITOLO VI RENDICONTO E CONTABILITÀ CAPO 1 Rendiconto
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