Art. 47

Art. 47

In vigore dal 21 set 2004
L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente e, se necessario, è accompagnato da un attestato che certifica l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'. Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
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