Art. 46

Art. 46

In vigore dal 21 set 2004
La liquidazione di una spesa è l'atto con il quale l'ordinatore competente verifica l'esistenza dei diritti del creditore, le condizioni di esigibilità del credito e determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito. Qualsiasi liquidazione di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore. La decisione di liquidazione avviene con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell'ordinatore competente. In un sistema non automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da un timbro con la firma dell'ordinatore competente. In un sistema automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da una convalida coperta da parola d'accesso personale dell'ordinatore competente.
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