Art. 42

Art. 42

In vigore dal 21 set 2004
Il contabile, di concerto con l'ordinatore competente, può concedere termini supplementari per il pagamento, solo dietro richiesta scritta debitamente motivata del debitore e a condizione che quest'ultimo si impegni al pagamento di interessi per tutta la durata del periodo del termine concesso a decorrere dalla data di scadenza iniziale e costituisca, allo scopo di tutelare i diritti dell'agenzia, una garanzia finanziaria a copertura del debito sia del capitale che degli interessi. CAPO 5 Operazioni di spesa
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