Art. 40

Art. 40

In vigore dal 21 set 2004
Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. Riferisce al comitato di direzione l’intenzione di rinunciare ad un credito accertato. La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto per i crediti di importo inferiore a 5 000 EUR. La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali essa è fondata. L'ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che il credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto per i crediti di importo inferiore a 5 000 EUR. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata. L'ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando l'importo del credito in questione deve essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, a condizione che tale correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore dell'agenzia. L'adeguamento viene effettuato mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.
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