Art. 39

Art. 39

In vigore dal 21 set 2004
L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'agenzia e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.
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