Art. 35

Art. 35

In vigore dal 21 set 2004
1.   L'istanza istituita dalla Commissione, ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento finanziario generale, al fine di accertare l'esistenza di un’irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, esercita nei confronti dell'agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione corredata di raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. 2.   Ogni agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene prese dall'autorità investita del potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.
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