Art. 29
In vigore dal 21 set 2004
L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione del bilancio.
L'ordinatore pone in atto, conformemente alle norme minime pertinenti adottate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi specifici inerenti alle caratteristiche della gestione, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ivi comprese, se del caso, delle verifiche a posteriori.
L'ordinatore può, in funzione in particolare della natura e dell'ampiezza delle sue funzioni, organizzare, all'interno dei suoi servizi, una funzione di know-how e di consulenza incaricata di assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.
Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi dall'agente che ha avviato l'operazione. La verifica preliminare e a posteriori e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.
L'ordinatore rende conto delle sue funzioni al comitato di direzione entro il 15 marzo dell'esercizio in corso, mediante una relazione annuale di attività, ai sensi dell', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 58/2003.
Storico versioni
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