Art. 21
In vigore dal 21 set 2004
Entro il 31 marzo di ogni anno l'agenzia esecutiva trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate stabilito dal direttore dell’agenzia e adottato dal comitato di direzione, nonché gli orientamenti generali che lo giustificano e il proprio programma di lavoro.
Lo stato di previsione delle spese e delle entrate dell'agenzia comprende:
a)
una tabella dell'organico che fissa il numero di posti temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria;
b)
in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;
c)
una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni.
Storico versioni
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