Art. 21

Art. 21

In vigore dal 21 set 2004
Entro il 31 marzo di ogni anno l'agenzia esecutiva trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate stabilito dal direttore dell’agenzia e adottato dal comitato di direzione, nonché gli orientamenti generali che lo giustificano e il proprio programma di lavoro. Lo stato di previsione delle spese e delle entrate dell'agenzia comprende: a) una tabella dell'organico che fissa il numero di posti temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria; b) in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni.
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