Art. 19

Art. 19

In vigore dal 21 set 2004
1.   Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. 2.   Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'agenzia per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore. Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti. Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. I risultati devono essere oggetto di una valutazione. 3.   Il programma di lavoro annuale dell’agenzia esecutiva adottato dal comitato di direzione contiene obiettivi dettagliati e indicatori di risultato. CAPO 8 Principio della trasparenza
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