Art. 16

Art. 16

In vigore dal 21 set 2004
I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'agenzia, sono imputati in bilancio per il loro importo totale al netto delle tasse quando comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee o da parte di uno Stato membro o di paesi terzi sulla base di altre convenzioni pertinenti. Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti dall'agenzia a titolo temporaneo in applicazione del primo comma, sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati. Un eventuale saldo negativo viene iscritto come spesa nel bilancio. CAPO 6 Principio della specializzazione
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