Art. 15
In vigore dal 21 set 2004
Le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, nonché le entrate provenienti da Stati membri, da paesi terzi o da organismi diversi per l'esecuzione di programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «il bilancio generale»), costituiscono entrate destinate specificamente a finanziare spese determinate.
Qualsiasi entrata con destinazione specifica deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto. Il bilancio prevede una struttura d'accoglienza per le categorie di entrate con destinazione specifica e, per quanto possibile, il loro importo.
Il comitato di direzione può accettare, dopo aver ottenuto l'accordo della Commissione, qualsiasi tipo di doni, legati e sovvenzioni da fonti diverse dalla Comunità.
Storico versioni
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