Art. 10

Art. 10

In vigore dal 21 set 2004
Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1o gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo. Tuttavia, le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Non possono riguardare nuove spese il cui principio non sia ancora stato ammesso nell’ultimo bilancio regolarmente adottato. Inoltre, le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo, a decorrere dal 1o dicembre, ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'esercizio, si applica mutatis mutandis il regime dei dodicesimi provvisori stabilito dal regolamento finanziario generale. CAPO 3 Principio del pareggio
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