Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5. (2)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (3)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di settembre 2004 e quantità riportate al lotto successivo Origine/Prodotto Percentuale di riduzione Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t) Antille olandesi e Aruba PTOM meno sviluppati Antille olandesi e Aruba PTOM meno sviluppati PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006 0 — 582,275 10 000,000 Origine/Prodotto Percentuale di riduzione Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t) ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 88,7604 0
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