Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 45). (2)  GU L 203 dell'1.8.2003, pag. 42.
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