Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 dell'21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16). (3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
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