Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). (2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1). (3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7). (4)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 16 settembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 0210 11 31 9110 P08 EUR/100 kg 59,50 0210 11 31 9910 P08 EUR/100 kg 59,50 0210 19 81 9100 P08 EUR/100 kg 59,50 0210 19 81 9300 P08 EUR/100 kg 59,50 1601 00 91 9120 P08 EUR/100 kg 21,50 1601 00 99 9110 P08 EUR/100 kg 16,50 1602 41 10 9110 P08 EUR/100 kg 32,00 1602 41 10 9130 P08 EUR/100 kg 19,00 1602 42 10 9110 P08 EUR/100 kg 25,00 1602 42 10 9130 P08 EUR/100 kg 19,00 1602 49 19 9130 P08 EUR/100 kg 19,00 NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: P08 Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.
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