Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 15 settembre 2004. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente A. NICOLAÏ (1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 57. (2)  Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 luglio 2004. (3)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17). (4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. (5)  GU C 61 del 10.3.2004, pag. 1. (6)  Causa C-378/00, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio, Racc. 2003, pag. I-937. (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25). (9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.» (10)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.»
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