Art. 2
In vigore dal 15 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 settembre 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
A. NICOLAÏ
(1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 57.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 luglio 2004.
(3) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU C 61 del 10.3.2004, pag. 1.
(6) Causa C-378/00, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio, Racc. 2003, pag. I-937.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
(9) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»
(10) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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