Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.
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