Art. 1
In vigore dal 14 set 2004
I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.
Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.
Storico versioni
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