Art. 1
In vigore dal 13 set 2004
Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.
La pesca della rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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