Art. 9
Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca
In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti per investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l’approvvigionamento dei pescherecci, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2 e 2.3 dell’allegato III dello stesso regolamento;
e
b)
l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV regolamento (CE) n. 2792/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1595:oj#art-9