Art. 9 · Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca

Art. 9

Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca

In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti per investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l’approvvigionamento dei pescherecci, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2 e 2.3 dell’allegato III dello stesso regolamento; e b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV regolamento (CE) n. 2792/1999.
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