Art. 7
Aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca
In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti, in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;
b)
gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al punto 3 dell’allegato III dello stesso regolamento;
e
c)
l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del citato regolamento.
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