Art. 3 · Condizioni per l’esenzione

Art. 3

Condizioni per l’esenzione

In vigore dal 8 set 2004
1.   Gli aiuti individuali, concessi al di fuori di un regime di aiuti, che soddisfino tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento ed essi rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   I regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato, e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) qualsiasi aiuto, concedibile nell’ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento; b) i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   Gli aiuti concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino direttamente tutte le condizioni poste dal presente regolamento. 4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di sovvenzione, gli Stati membri verificano che i beneficiari degli aiuti rispettino le norme della politica comune della pesca. CAPO 2 CATEGORIE DI AIUTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1595:oj#art-3