Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 set 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«aiuti»: qualsiasi misura rispondente a tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;
2)
«prodotti della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’acquacoltura ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (7);
3)
«trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale;
4)
«piccola o media impresa» («PMI»): l’impresa ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1595:oj#art-2