Art. 17 · Disposizioni transitorie

Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 set 2004
1.   Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca. Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino tutte le condizioni di cui all’ del presente regolamento ad eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), dello stesso articolo, che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento e la trasmissione delle informazioni sintetiche. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 2.   I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’, secondo comma.
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