Art. 14 · Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

Art. 14

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

In vigore dal 8 set 2004
1.   Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuti possono essere accordati soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento. Se il regime di aiuti stabilisce che l’aiuto spetti di diritto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l’aiuto può essere concesso solo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento. Se il regime di aiuti prevede la presentazione di una domanda all’autorità competente, l’aiuto può essere concesso solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni: a) il regime di aiuti è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento; b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate; c) la domanda è stata accolta dalle autorità competenti interessate secondo modalità tali da obbligare queste autorità a concedere l’aiuto, con la chiara indicazione dell’importo da erogare o delle modalità di calcolo dello stesso; l’accoglimento della domanda da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l’aiuto o regime di aiuto non è esaurito. 2.   Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuti possono essere concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).
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